Cambio di sesso all'anagrafe

Lug 24, 2015

Cambio di sesso all’anagrafe

Il cambio di sesso all’anagrafe. In Italia, la rettificazione anagrafica di attribuzione del sesso è regolata dalla legge n. 164 del 1982 e dal decreto legislativo n. 150 del 2011. Con la storica sentenza n° 15138/2015 della Corte di Cassazione si è aperta una breccia nella giurisprudenza di merito, che ha dominato fino ad oggi e che fa riferimento alla legge n. 164 del 1982 e dal decreto legislativo n. 150 del 2011. 

L’articolo 1 della legge del 1982 stabiliva, che la rettificazione anagrafica di attribuzione del sesso doveva avvenire con sentenza del tribunale. Il tribunale attribuiva a una persona un sesso diverso da quello enunciato nell’atto di nascita, solo dopo che la persona aveva portato a termine una serie di interventi chirurgici volti a modificare i suoi caratteri sessuali.

In breve, la modificazione degli atti anagrafici doveva avvenire o essere subordinata alla modificazione dei caratteri sessuali primari mediante il trattamento chirurgico degli organi genitali.

Sentenza n° 15138/2015 della Corte di cassazione

Nel luglio del 2015 la Corte di cassazione stabilisce che non c’è più l’obbligo legale di sottoporsi a un intervento chirurgico, come prerequisito per la rettifica degli atti anagrafici.

Questo perché, non tutte le persone transgender desiderano affrontare le varie sfaccettature del percorso di affermazione di genere, perché sono aspetti molto soggettivi.

Ci sono persone che non sentono la necessità di ricorrere agli interventi chirurgici o perseguirli in maniera completa. Per molte persone è sufficiente solo sviluppare i caratteri sessuali secondari e questo permette di raggiungere ugualmente un benessere psicosomatico. La chirurgia in tale prospettiva non è la soluzione ma solo un eventuale ausilio per il benessere della persona.

Il transessuale, per la legge attuale, è messo davanti ad una scelta dolorosa: o completa la transizione sottoponendosi all’intervento chirurgico o non può accedere alle modifiche anagrafiche.

La sentenza della cassazione sostiene invece che il desiderio di eliminare l’incongruenza tra il corpo e la psiche e raggiungere un equilibrio psico-fisico può avvenire anche in mancanza di un intervento chirurgico.

Nella disforia di genere, le terapie ormonali e gli interventi sui caratteri sessuali secondari permettono al trans già di raggiungere una stabilità e fissare la propria identità di genere.

La modificazione dei caratteri sessuali primari quando non è frutto di una scelta personale, è uno strumento lesivo dell’integrità fisica e della dignità umana, perché comporta interventi dolorosi, invasivi, quindi non sempre le persone trans trovano una soluzione alla loro “incongruenza di genere” con l’operazione chirurgica.

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